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Il diritto dei crediti, spiegato 

Sentenze e norme su recupero crediti, crediti commerciali e ritardi di pagamento, raccontate in parole semplici, con il collegamento alla fonte ufficiale.

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Ritardo nei pagamenti: quando spettano gli interessi di mora secondo l'art. 1224 del Codice civile

Se il debitore è in mora su una somma di denaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora senza dover provare alcun danno. Chi dimostra un danno maggiore può chiedere di più, salvo che gli interessi moratori siano stati concordati.

Commento della redazione LEXMAATL'art. 1224 c.c. tutela il creditore di somme di denaro in due modi. Da un lato riconosce gli interessi legali dal giorno della mora senza onere di provare alcun danno, e mantiene la misura più alta se già prima della mora erano dovuti interessi superiori a quelli legali. Dall'altro consente di chiedere un risarcimento ulteriore, ma solo a chi dimostra un danno maggiore e solo se le parti non hanno concordato la misura degli interessi moratori. Per il creditore è quindi decisivo individuare il momento della mora e verificare cosa prevede il contratto sugli interessi.

Codice civile, art. 1224Leggi l'articolo

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