Codice civile
Art. 2506.1 c.c. — Scissione mediante scorporo
Libro V - Del lavoro · Titolo V - Delle società; Capo X - Della trasformazione, della fusione e della scissione; Sezione III - Della scissione delle società
Testo dell'articolo
Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o piu' societa' preesistenti o di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote.
La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Lo scorporo consente alla società di assegnare l’intero patrimonio o una parte a una o più società, già esistenti o nuove, ricevendo essa stessa le partecipazioni. L’attribuzione distingue questa operazione dalla scissione ordinaria.
Occorre seguire progetto, decisioni, atto e pubblicità della scissione con le regole compatibili. Il testo vigente ammette sia l’intero patrimonio sia beneficiarie preesistenti; non si deve riproporre il più ristretto testo originario del 2023.
Sono escluse le società in liquidazione che abbiano iniziato le distribuzioni. Le esenzioni documentali dello scorporo con nuove beneficiarie non sono automaticamente estese a ogni scorporo; il recesso è disciplinato specificamente dall’art. 2506-ter.
Esempio pratico
Alfa assegna il ramo industriale a Beta già esistente e riceve quote di Beta nel proprio patrimonio: i soci di Alfa mantengono le quote di Alfa, senza ricevere direttamente quelle di Beta.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo vigente ampliato: intero o parte del patrimonio, beneficiarie nuove o preesistenti; non riproposta la formulazione originaria più ristretta.